Detrazione per lavori in condominio. Diversamente da quelli in casa l'agevolazione spetta anche per la manutenzione ordinaria delle parti comuni elencate nell'articolo 1117 del codice civile.
A chiarirlo la stessa Agenzia delle entrate, che con la risoluzione 7/2010 ha chiarito che la la detrazione spetta per i lavori eseguiti su tutte le parti condominiali, vale a dire:
- il suolo su cui sorge l'edificio;
- le fondazioni;
- i muri maestri;
i tetti e i lastrici solari;
- le scale,
- i portoni d'ingresso,
- gli atri e i pianerottoli;
- i portici e i cortili,
- i locali per la portineria;
- l'alloggio del portiere;
- la lavanderia e gli stenditoi;
- i locali per il riscaldamento centrale;
- gli ascensori;
- i pozzi;
- le cisterne;
- le fognature e i canali di scarico;
- gli impianti comuni.
Per la detrazione è obbligatorio il pagamento con il bonifico dedicato.