Dal Fondo cassa ai Fumi



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Fondo cassa

E' possibile costituire un fondo cassa ad hoc per raccogliere in anticipo somme da destinare a lavori straordinari da deliberare successivamente nel merito. Lo prevede l'art. 1135 c. c. che riconosce all'assemblea la possibilità di deliberare in materia. La delibera deve anche contenere la precisa destinazione del fondo, che non potrà essere utilizzato per finanziare interventi diversi da quelli indicati.

E' possibile istituire anche dei fondi ad hoc per la manutenzione ordinaria per far fronte a piccole spese impreviste?
Sì, l'assemblea può deliberare in materia per agevolare l'attività dell'amministratore. Trattandosi di una semplice anticipazione di bilancio è sufficiente la maggioranza di un terzo dei condomini e dei millesimi.
“Nella legge non è dato rinvenire alcun divieto, per i condomini, di istituire fondi-cassa per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione di opere di ordinaria manutenzione risultando di tutta evidenza che la disponibilità, da parte dell'amministratore, di somme gli consente di affrontare con maggiore prontezza e tranquillità l'ordinaria gestione del condominio.”   (Cass. n.8167/1997)

In caso di vendita dell'alloggio si ha diritto al rimborso da parte del condominio della somma anticipata per il fondo cassa?
No, il rimborso non può essere richiesto al condominio perché il fondo cassa è legato all'immobile. La questione, quindi, va regolata tra venditore e acquirente.
“ Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea dei condomini - alla quale spetta di provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo di gestione - l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione e conservazione dei beni comuni. Tale fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate (e sono, comunque, tutelati dall'assemblea che ne deciderà la sorte). L'assemblea condominiale, pertanto, avendo il potere di decidere l'istituzione di un fondo cassa per le spese di gestione, ha anche la facoltà di disciplinarne la raccolta, decidendo che i versamenti siano effettuati su un conto corrente intestato all'amministratore e non al condominio, quale ente di gestione, senza che una tale delibera sia in contrasto con gli articoli 1109, 1135 e 1139 del codice civile” (sent. 7067/1999).

Con quale procedura è possibile creare un fondo cassa straordinario per far fronte a pagamenti dovuti in caso di morosità di condomini, al fine di evitare la sospensione delle forniture?
E' consentita  l'approvazione a maggioranza della costituzione di un fondo di questo tipo solo in caso di reale emergenza, e a patto che si preveda il rimborso delle somme con il recupero dei debiti del moroso. Non è ammesso, invece, il fondo casso per far fronte alle rate non pagate senza avviare le procedure di recupero delle morosità.
 "In ipotesi d'effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso d'aggressione in executivis da parte di creditori del condominio, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione d'un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti vengono costituiti così l'obbligazione di ciascun condomino di corrispondere la quota di sua pertinenza come l'obbligazione del condominio di restituire le somme a tal titolo percette una volta identificati i condomini originariamente morosi e recuperato nei loro confronti quanto dagli stessi dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri" (sent. 13631/2001).

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Fumi , odori rumori

La legge vieta il disturbo dei vicini con rumori e odori, quando questi superano la normale tollerabilità  secondo quanto prevede l'art. 844 c.c. Non esiste un  limite di legge valido per tutti in riferimento al superamento della soglia poiché lo stesso articolo precisa che occorre far riferimento in concreto alla situazione in cui si trova. In ogni caso se il disturbo è accertato si ha diritto al risarcimento per danni.

A chi spetta  la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità?
La verifica spetta al giudice di merito, che in questo caso è il Giudice di pace
 "Il limite della cd. normale tollerabilità delle immissioni rumorose di cui all'art. 844 del codice civile non ha un carattere assoluto essendo relativo ad una situazione ambientale che muta di luogo in luogo a seconda delle caratteristiche della zona e le abitudini delle persone che vi abitano. Per questo spetta al giudice accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità" (sent. 3438/2010).

E' sempre necessaria una perizia ai fini dell'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità o sono sufficienti le testimonianze dei vicini?
Non è sempre necessaria la perizia. Il giudice può basarsi anche solo sulle testimonianze dei vicini.
“L’attitudine, rispettivamente, dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone e delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (sent. 739/1998)

Nel caso in cui sia stato installato in giardino un barbecue, è possibile richiedere al giudice che sia dotato dei meccanismi necessari ad evitare i fumi a prescindere dal fatto  che venga usato frequentemente?
Sì, non occorre che il disturbo si sia già verificato per richiedere interventi per evitarlo.
“Nell’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l’attitudine del gas, del vapore o del fumo, emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone” ( sent.5312/1990 penale).

In caso di condizionatori rumorosi, è possibile chiedere che vengano rimossi anche se a lamentarsi per  il disturbo  è uno solo dei condomini?
Sì. Anche in questo caso si tiene conto del disturbo potenziale.
 "Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c. p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone" (sent. 23130 /1996).

E' possibile ottenere un risarcimento per il disturbo del riposo notturno dovuto ad una ventola nel bagno del vicino?
No, il risarcimento non è previsto in quanto non è sufficiente che il rumore sia percepito, ma occorre anche che superi il normale livello di tollerabilità.
“Il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile” (sent. 3340/1011)

Se il regolamento contrattuale non precisa nulla in merito agli orari di silenzio, come è possibile intervenire per evitare il disturbo?
Non occorre nessuna decisione assembleare in questo senso. Gli orari di silenzio, infatti, sono dettati dai singoli comuni e debbono obbligatoriamente essere rispettati in riferimento alle specifiche attività, dai lavori di ristrutturazione ai giochi dei bambini.

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Dal Decoro al Diritto di veduta



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Decoro architettonico

Il decoro architettonico è il concetto che definisce l'aspetto peculiare di ogni singolo palazzo, quello che ne fa un'unità distinta rispetto ad altri, per le linee stilistiche, il progetto architettonico, la tinta della facciata, la presenza di balconi, portici, vetrate. Tutto quello, insomma che rende quel determinato palazzo unico nel suo genere, e che costituisce il pregio e di conseguenza il valore in termini di mercato. E il decoro, come fattore di riconoscibilità, è un bene comune che come stabilisce l'art.1120 . c. non si può alterare.

Il decoro architettonico è un concetto applicabile solo nel caso di edificio di pregio?
No, il concetto di decoro si applica a qualunque tipologia di edificio.
 "Per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (sent. 851/2007).

L'installazione di un condizionatore sulla facciata interna del condominio può essere considerata lesione del decoro architettonico?
No, si ha lesione solo quando si interviene in maniera significativa  sull'edificio in maniera tale da ridurre il valore commerciale dei singoli appartamenti che ne fanno parte.
“Nell’ipotesi in cui l’installazione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento sia di dimensioni normali, al fine di stabilire se vi è stata alterazione del decoro architettonico del fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima dell’installazione predetta. In altre parole, se è vero che un fabbricato, già pregiudicato sensibilmente sotto il profilo estetico, non può essere ulteriormente danneggiato, è altrettanto vero che non si può ragionevolmente parlare di alterazione del decoro se la facciata risulta già fortemente compromessa (per esempio per la presenza di altri motori, infissi di varia natura, persiane multicolori, preesistenza di contatori del gas con relative tubazioni, ecc...). Ne consegue che se sorge contestazione tra il condomino che vuole utilizzare il muro perimetrale e la restante parte della collettività condominiale, il giudice, nel decidere dell’incidenza del corpo motore del condizionatore sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e delle precedenti diverse modifiche operate da altri condomini che hanno già danneggiato il decoro del caseggiato” (sent. 16098/2003)

L'assemblea può vietare ai proprietari di effettuare qualunque modifica per il rispetto del decoro architettonico?
No, l'assemblea non ha questo potere poiché questo contrasta con il diritto stabilito dall'art. 1102 c.c. Di conseguenza quando c'è un problema tra condomini genericamente riferito al decoro, a decidere in concreto deve essere il giudice, valutando la situazione nel merito, e non in via teorica.
 "L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato" (sent. 6496/1995).

Nel valutare se esiste lesione al decoro architettonico si deve tener conto anche dello stato generale dell'immobile?
Sì, il giudice dovrà valutare la situazione al momento della nuova installazione che viene contestata.
“L’alterazione del decoro deve essere apprezzabile e  tale apprezzabilità dell’alterazione  del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (sent. 1286/2010).

Se un intervento quale la trasformazione di un balcone in veranda è stato autorizzata dal Comune, il condominio può bloccarlo comunque per lesione al decoro architettonico? 
Sì, l'autorizzazione comunale non ha alcuna influenza su questo.
“I vincoli per la tutela delle bellezze naturali ed artistiche, gravanti sul proprietario di un immobile in edificio condominiale, incidono, in ordine alle opere che comportino modifica della situazione preesistente, solo nei rapporti fra il proprietario esecutore delle opere stesse e la pubblica autorità investita della tutela, ma non possono interferire negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall'art. 1120, secondo comma, c.c. per la preservazione del decoro architettonico dell'edificio; da ciò consegue che, al fine di accertare la legittimità o meno, ai sensi del citato art. 1120, secondo comma, c.c., della innovazione eseguita dal proprietario di un piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, è irrilevante che l'autorità preposta all'indicata tutela abbia autorizzato l'opera medesima” (sent. 2552/1975 sezioni unite).

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Deleghe 

In base alla legge, ossia come prevede l'art. 67 disp. att. c. c., ciascun proprietario può intervenire in assemblea direttamente o tramite un proprio rappresentante.  La legge non pone alcun tipo di limite per quel che riguarda le persone che possono essere delegate a partecipare:  possono essere altri condomini, estranei al condominio, oppure  lo stesso amministratore. Non ci sono neppure limiti di legge per quel che riguarda il numero delle deleghe. Non è invece possibile rilasciare una delega una volta per tutte, ma questa deve deve risultare in calce alla singola convocazione e deve essere consegnata al presidente dell'assemblea perché la metta a verbale.

E' possibile delegare l'amministratore all'approvazione del rendiconto anche in caso di ratifica di spese da lui effettuate senza preventiva autorizzazione, o si crea un conflitto d'interessi?
La delega all'amministratore è valida e non c'è conflitto d'interessi in tutti i casi in cui il condomino comunica all'amministratore le sue intenzioni di voto.
 “In caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato” (sent. 18192/2009).

L'assemblea ha il potere di contestare le votazioni effettuate per delega?
No, l'unico che può aver qualcosa da ridire è colui che ha dato la delega, ove non fosse stata rispettata la sua volontà, mentre in nessun caso potrebbero contestare il voto gli altri condomini. Ovviamente chi da la delega può chiedere di esprimere il voto a favore o contro solo su alcuni punti, astenendosi su altri. In ogni caso, però, tutte le eventuali problematiche vanno risolte "all'interno" tra delegante e delegato, e l'assemblea non ha nessuna voce in capitolo per contestare il voto.
 "I rapporti tra il rappresentato ed il rappresentante intervenuto in assemblea sono disciplinati dalle regole del mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega e non gli altri condomini estranei a tale rapporto" (sent. 8116/1999).

In caso di più proprietari, o anche solo di moglie e marito, chi partecipa all'assemblea deve esibire la delega?
No, nessuna norma di legge impone la delega dei comproprietari per partecipare in assemblea. La tutela, in questo caso, è data dall'obbligo di invitare tutti i proprietari indistintamente. Spetterà poi a loro decidere da chi farsi rappresentare.
 “Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza”.  (sent. 12119/1992)

In caso di due comproprietari che partecipano all'assemblea e sono in disaccordo tra loro, chi ha diritto di voto?
Se c'è disaccordo tra i vari proprietari, questi hanno comunque il diritto di partecipare alla riunione dell'assemblea, in quanto, appunto, condomini. Al momento della decisione, però, sarà uno solo a poter esprimere il suo voto. E se l'accordo non si trova la soluzione è affidata d un sorteggio con il quale si dovrà stabilire chi ha diritto al voto.
“Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente” (art. 67 disp. att. c. c. comma 2 ).

E' possibile disciplinare con un regolamento approvato a maggioranza  il numero massimo di deleghe che ciascun condomino può portare in assemblea?
Sì, questo tipo di decisione rientra tra i poteri  regolamentari dell'assemblea.
“La modifica del regolamento condominiale, non contrattuale, adottato con la deliberazione della maggioranza dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare il potere dei condomini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee, riducendolo a non più di due deleghe, conferite ad altri partecipanti alla comunione per ogni assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire in questa a mezzo di rappresentante (art. 67, comma 1, disp. att. c.c.), ma regola l’esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo art. 72) a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente” (sent. 5315/1998)

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Delibere annullabili e delibere nulle

Per la validità delle delibere occorre sempre calcolare la doppia maggioranza data dal numero dei votanti e dai millesimi di proprietà.  La contabilizzazione di proprietari e millesimi è obbligatoria per tutte le delibere, da quelle di ordinaria amministrazione, a quelle per le quali è richiesta la maggioranza qualificata. Le delibere approvate con una maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge sono annullabili ma non nulle. Sono nulle, invece, le delibere prese su argomenti sui quali l'assemblea non ha il potere di decidere.

Qual'è l'elenco esatto delle delibere che possono essere considerate annullabili?
Sono  annullabili le delibere:
- con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;
- adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
- affette da vizi formali;
- in violazione di norme di legge, convenzioni, regolamenti, convocazione o informazione dell'assemblea.
“Si considera annullabile l'atto in presenza di carenze o di vizi ritenuti meno gravi, secondo la valutazione compiuta dall'ordinamento. Annullabile è, dunque, l'atto che, non mancando degli elementi essenziali del tipo, presenta vizi non gravi, che lo rendono idoneo a dare vita ad una situazione giuridica precaria, che può essere rimossa..... Sono quindi da ritenersi annullabili le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione; le delibere viziate da eccesso di potere o da incompetenza, che invadono cioè il campo riservato all'amministratore; le delibere che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”(sezioni unite sent. 4806/2005).

Quali sono le delibere considerate nulle?
Sono nulle, quindi  senza alcuna validità fin dall'origine, le delibere:
- prive degli elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario alla legge);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;
- che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva;
- comunque invalide in relazione all'oggetto.
In questi casi di fatto la delibera non ha valore fin dalla sua origine, e può essere impugnata senza imiti di tempo anche da parte di chi a suo tempo avesse votato a favore.
“In generale, si considera nullo l'atto quando manca ovvero è gravemente viziato un elemento costitutivo, previsto secondo la configurazione normativa. Pertanto, a causa dell'assenza ovvero del grave vizio dell'elemento considerato essenziale, l'atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale..... Debbono perciò qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. ” (sezioni unite sent. 4806/2005).

Cosa accade se una delibera annullabile non viene impugnata?
Se nessun condomino procede con l'impugnazione dell'atto entro 30 giorni, come previsto dall'art.1137 c.c.,le delibere sono valide a pieno titolo.
“Se gli stessi condomini interessati ritengono che dal provvedimento approvato senza l'osservanza delle forme prescritte non derivi loro un danno, manca il loro interesse a chiedere l'annullamento. Il difetto di impugnazione in termine può assumere significato di personale successiva adesione alla delibera” (sent. 4806/2005).

Nel caso di una delibera di spesa annullabile e impugnata, si può evitare di pagare quanto stabilito dall'assemblea?
No, le delibere  impugnate peraltro non perdono validità  finché il giudice non decide sull'annullamento.
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa” (art.1137 c.c. comma 2).

E' possibile revocare una delibera già presa per evitare che venga impugnata, avendo scoperto solo successivamente che era annullabile?
Sì, è sufficiente una successiva riunione dell'assemblea con all'ordine del giorno l'argomento, già approvato, sul quale deliberare nuovamente. La delibera "correttiva" a questo punto sarà perfettamente valida.
 "L'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza" (sent. 8231/2009).

I condomini i che si sono astenuti possono impugnare le delibere annullabili?
Sì. Tutti coloro che non hanno votato a favore possono impugnare le delibere.
 “Ad essere legittimati a impugnare le delibere sono anche i condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti dissenzienti e assenti che non hanno contribuito all’approvazione delle decisioni che si vogliono impugnare”(sent.129/1999  )

Nel caso di un'assemblea annullabile per errori nella comunicazione, chi partecipa all'assemblea può successivamente chiedere l'annullamento delle delibere per vizi nella convocazione?
No, non può farlo. Partecipando all'assemblea dimostra infatti di essere al corrente della sua convocazione.
“Chi non abbia mosso alcuna obiezione al riguardo, non può più impugnare la deliberazione presa ponendo a fondamento dell’impugnazione la predetta irregolarità, perché con il suo comportamento ha aderito all’attuazione del procedimento irregolare di convocazione (Cass. n. 240/1967).

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Diritto di sopraelevazione

L'art. 1127 c.c. consente al proprietario dell'ultimo di costruire al di sopra del suo appartamento o di  ampliarlo nel caso in cui sia proprietario esclusivo del lastrico solare.  E poiché questo è un diritto sancito dalla legge non occorre alcuna autorizzazione del condominio, a meno che non esista un regolamento condominiale contrattuale che vieta questi interventi.  La nuova costruzione è comunque vietata se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono, se a pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio, se diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi realizza una sopraelevazione è tenuto a pagare agli altri condomini una somma pari al valore commerciale dell'area utilizzata, come previsto dallo stesso art.1127 comma 4.  In caso di sopraelevazione, infine, debbono essere modificate le tabelle millesimali, secondo quanto previsto dall'art. 69 disp.att.  c.c., che  indica la  sopraelevazione di nuovi piani come una delle situazioni delle quali il rifacimento delle tabelle è obbligatorio.

E' dovuta l'indennità di sopraelevazione in caso di realizzazione di una veranda coperta adiacente all'attico?
Il nuovo piano non necessariamente deve essere al di sopra dell'ultimo in quanto è prevista anche la possibilità di ampliare la costruzione già presente al piano attico.
 “Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza, in ogni caso, un nuovo piano od una nuova fabbrica indipendentemente dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso, per cui la realizzazione  d'una veranda coperta sulla terrazza adiacente ad un appartamento al piano attico ed, in quanto tale, svolgente  anche funzione di copertura dell'edificio, l'esercizio, legittimo in astratto ex primo comma dell'art. 1127 c.c., del diritto di sopraelevazione soggetto alla corresponsione dell'indennità” (sent. 12173/1991)

E' dovuta l'indennità di sopraelevazione in caso di rialzo intervento solo interno per il recupero del sottotetto?
No, l'indennità è dovuta solo nel caso di effettivo spostamento verso l'alto della copertura.
 "Ogni qual volta l'opera realizzata non sia limitata alle sole modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato, ma determini anche un ampliamento di queste ultime, nella specie attraverso l'elevazione dell'originaria altezza dell'edificio ed il proporzionale spostamento in alto della sua copertura si realizza una sopraelevazione che da, pertanto, luogo all'obbligo di corresponsione dell'indennità di cui all'ultimo comma della stessa norma" ( sezioni unite sent. 16794/2007).

E' dovuta l'indennità di sopraelevazione se non si innalza complessivamente il tetto ma ci si limita a intervenire sulle falde per ridurre la pendenza?
Sì, perchè anche in questo caso si è di fronte ad un intervento di sopraelevazione.
 “, la fattispecie dalla stessa regolata va ravvisata in ogni ipotesi d'incremento delle dette superficie e volumetria, indipendentemente dal fatto ch'esso dipenda o  meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato (ad esempio, ferma l'altezza del colmo del tetto, ove l'incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse” ( sezioni unite sent. 16794/2007).

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Diritto di veduta 

Per le nuove costruzioni sono previste distanze obbligatorie per tutelare il diritto di veduta, come stabilito dagli art. 905, 906 907 c.c.La distanza minima obbligatoria non si applica, però  in tutti i casi in cui un proprietario intende mettersi al riparo dagli sguardi dei vicini, con tende e tettoie. In questo caso il diritto alla privacy prevale sulle altre norme di legge.

Si può far rimuovere  una tettoia installata a meno dei tre metri previsti per chi ha il diritto di veduta in verticale?
No, in questo caso il condomino ha il diritto di tutelare la sua privacy.
 "E' legittima la tettoia in lamiera di una tenda parasole installata per la tutela della privacy e per il riparo dagli agenti atmosferici, nonostante sia di dimensioni maggiori rispetto a quella di analoghi manufatti di altri condomini, provochi riverberi di luce a causa della copertura metallica, e comprima l'esercizio del diritto di veduta in appiombo del condomino dell'appartamento sovrastante" (sent. 3891/2000).

E' possibile opporsi al passaggio di una nuova canna fumaria appoggiata al muro comune  se questa è di significativo ingombro?
No, non è possibile perché in condominio il diritto dei proprietari di utilizzare i beni comuni per il proprio miglior godimento prevale sulle altre norme di legge.
“Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l' applicazione delle norme particolari relative all' uso delle cose comuni (art. 1102 c. c.), cioè nel caso in cui l' applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile una applicazione complementare; nel caso di contrasto prevalgono le norme relative all'uso delle cose comuni, con la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime” (sent. 724/1995).

Ci si può opporre alla costruzione di una tettoia trasparente in giardino, a meno di tre metri in verticale, in quanto questa potrebbe consentire di arrampicarsi ed accedere al piano superiore?
No, non si può far perno sulla questione della sicurezza, se questa non è provata, né sul diritto di veduta, per limitare i diritti altrui.
“Qualora - attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.1102 cod. civ. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio”(sent. 22092/2011).


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Dai Cancelli al Cortile



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Cancelli e cancellate

I cancelli di accesso al cortile condominiale rientrano sempre tra le proprietà comuni in quanto è comune il cortile stesso. Non così, invece, i cancelli di accesso ai garage e alle autorimesse che appartengono solo ai condomini che hanno box o posti auto all'interno. Le spese si dividono, dunque, in base ai millesimi di proprietà generali se si tratta, ad esempio, del cancello del cortile al quale tutti hanno liberamente accesso, anche se poi di fatti il cancello viene utilizzato principalmente da chi parcheggia l'auto nel cortile. Se invece si tratta di un cancello che delimita una struttura che non è al servizio di tutti, come ad esempio il cancello del garage, i condomini che non dovessero possedere posti auto, e quindi non avessero le chiavi, sarebbero ovviamente esclusi dal pagamento. 

Qual'è la maggioranza necessaria per  passare da un cancello con apertura manuale a un cancello con apertura automatica? 
Un intervento di questo tipo non costituisce un'innovazione, ma un semplice intervento di manutenzione poiché si tratta di intervenire su un impianto già esistente per renderlo più efficiente, non modificando in alcun modo la sua destinazione. Per l'approvazione è sufficiente, quindi, la maggioranza  di un terzo in seconda convocazione. 
 “Per innovazioni delle cose comuni devono intendersi le modifiche che importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti” (sent. 12654/2006).

Quale maggioranza occorre per deliberare la chiusura con un cancello della strada di accesso al garage condominiale? 
Anche in questo caso è sufficiente la maggioranza semplice poiché la recinzione di beni comuni non può configurarsi come innovazione, in quanto non comporta alterazione dell’entità sostanziale del bene o mutamento della sua destinazione originaria. Dunque per le relative deliberazioni assembleari sono sufficienti le maggioranze ordinarie.
 "La delibera assembleare, con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio atti nendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione sen za sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma se condo c.c., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene co mune, né alterandone la funzione e la destinazione" (sent. 7823/1986).

Il proprietario di un giardino può aprire un varco nella recinzione  per poter accedere al cortile condominiale senza necessità di permesso dall'assemblea?
Sì, l'apertura di un cancello  rientra tra i diritti di un miglior uso delle cose comuni previsto dall'art. 1102 c.c.
“Il condomino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza ( sent.42/2000).”

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Canna fumaria 

La canna fumaria fa parte delle parti comuni elencate dall'art. 1117 c.c.,  per le quali le spese di manutenzione sono a carico dei condomini allacciati all'impianto in base ai millesimi di proprietà generali  Non si applica, invece, alcun criterio differenziato in base all'altezza del piano, come accade  peraltro nel caso di altri impianti con la stessa struttura, come le colonne montanti e di scarico. Ammessa anche al presenza di canne fumarie di proprietà privata. 

E' consentita l'installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino per la caldaia per il riscaldamento autonomo?
Sì, purché l'installazione sia a norma di legge.  
 "L'appoggio di una canna fumaria" (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile" (sent. 6341/ 2000).

E' necessario rispettare specifiche distanze dalle finestre delle scale rispettare per l'istallazione di una canna fumaria?
No, è sufficiente rispettare la distanza di legge dalle finestre di proprietà privata.
  "In applicazione dell'art. 906 .c., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini" (sent. 1345/1977).

Occorre l'autorizzazione del condominio per   l'installazione di canne fumarie sul  lastrico solare?
No, non è necessaria alcuna autorizzazione a patto che sia rispetta la normativa edilizia comunale.
 "Il condomino che inserisca la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se si tratta di parte trascurabile della superficie complessiva che non menoma la funzione di copertura e calpestio del lastrico o la possibilità d’uso degli altri comproprietari" (sent. 2774/1992).

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Condominio orizzontale

Il concetto di condominio si applica anche nel caso di villette a schiera in tutti i casi in cui esistono spazi o beni comuni, individuati come tali nel rogito, quali, ad esempio  giardini e parcheggi. In questo caso  si tratta di “condominio orizzontale”.  In un condominio "orizzontale" la proprietà privata va dalle fondamenta al tetto delle singole unità immobiliari. 

Se nel rogito di acquisto nulla è precisato in merito,  quali parti di un complesso di villette a schiera possono  essere considerate sempre di proprietà comune? 
Possono essere considerate comuni solo quelle parti che svolgono una funzione a vantaggio di tutti, non quelle che riguardano i singoli proprietari, come, ad esempio la copertura delle villette.
“Con particolare riferimento ad un lastrico solare che assolva, nel contesto di un edificio costituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, alla funzione di copertura di una sola delle stesse, e non anche di altri elementi, eventualmente comuni presenti nel c.d. “condominio orizzontale”, né sia caratterizzato da unitarietà, strutturale o da altri connotati costruttivi e funzionali, tali da denotare la destinazione complessiva delle aree sovrastanti i vari immobili costituenti nel loro insieme un unicum a servizio e godimento comune ed indistinto degli stessi, deve escludersi la sussumibilità della suddetta parte dell’edificio nel novero di quelle di cui all’art. 1117 n. 1 c.c. e, dunque, di alcuna presunzione di comunione" (sent. 22466/2010)

In caso di villette a schiera senza parti in comune, come ci si deve comportare in merito alla pittura delle facciate? 
Anche se le mura sono private i proprietari sono obbligati ad adottare delle regole comuni per intervenire sulla facciata, sia per quanto riguarda i colori che la contemporaneità degli interventi. occorre, infatti, rispettare il decoro architettonico che rientra sempre tra i beni comuni. 
 "Il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune" (sent. 8830/2008).

In caso di uno stabile nel quale sono presenti un albergo e alcuni appartamenti privati, è possibile la separazione “orizzontale” del condominio in modo da lasciare gestione autonoma all'albergo?
No, la separazione in questo senso non è possibile.
 “Il tenore della norma, riferito all'espressione edifici autonomi esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 c. c. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia ne suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi). Non può pertanto essere prospettata una separazione in senso orizzontale delle unita' immobiliari in proprietà esclusiva, in quanto è necessaria la separazione in senso verticale, anche se in uno dei due nuovi condomini che si vengono a realizzare possono trovarsi locali di utilità comune (come portineria, alloggio del portiere, locale caldaia ecc.)” (sent. 24380/2010).


In caso di uno stabile nel quale sono presenti un albergo e alcuni appartamenti privati, è possibile la separazione “orizzontale” del condominio in modo da lasciare gestione autonoma all'albergo?
No, la separazione in questo senso non è possibile.
 “Il tenore della norma, riferito all'espressione edifici autonomi esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 c. c. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia ne suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi). Non può pertanto essere prospettata una separazione in senso orizzontale delle unita' immobiliari in proprietà esclusiva, in quanto è necessaria la separazione in senso verticale, anche se in uno dei due nuovi condomini che si vengono a realizzare possono trovarsi locali di utilità comune (come portineria, alloggio del portiere, locale caldaia ecc.)” (sent. 24380/2010).

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Cortile e parcheggi

Il cortile condominiale rientra sempre tra le parti comuni, e può avere diverse destinazioni, compreso il parcheggio. Il parcheggio interno, peraltro, è obbligatorio in base all'articolo 8 della  legge 6 agosto 1967 n. 765, “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica” che stabilisce che per poter avere la concessione edilizia c'è l'obbligo di riservare a parcheggio per le auto, nelle nuove costruzioni ed aree ad esse inerenti, appositi spazi (in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri di fabbricato). Per regolamentare l'uso del cortile ai fini del parcheggio per gli immobili costruiti in precedenza è sufficiente la maggioranza di 500 millesimi sia in prima che in seconda convocazione, in quanto le relative delibere non si configurano come innovazione ma come semplici atti di tipo regolamentare.

Nel caso di immobili costruiti negli anni '70 per i quali il regolamento del costruttore consente  la sosta nel cortile per le sole sole operazioni di carico e scarico, con quale maggioranza è possibile abrogare queste disposizioni?
E' sufficiente la maggioranza ordinaria anche se si tratta di un regolamento del costruttore. Con l'entrata in vigore della legge 765/67, infatti, norme regolamentari più restrittive sono automaticamente considerate nulle.
 "L’obbligo di riservare le aree a parcheggio previsto dalla legge si ricollega ad esigenze pubblicistiche e costituisce un vincolo di destinazione, in favore degli abitanti delle costruzioni medesime, non derogabile, né da parte del costruttore, né da parte di successivi rapporti privatistici che restano colpiti da nullità ove si pongano in contrasto con tale destinazione. Pertanto, in edificio condominiale, e per il caso in cui gli indicati spazi si trovino in aree incluse fra i beni comuni, la citata norma rende invalida la clausola del regolamento condominiale, recepita nei contratti di vendita, che introduca divieti di parcheggio, e, quindi, legittima la deliberazione assembleare che consenta il parcheggio stesso in contrasto con tale regolamento" (sent. 3370/1998).

Qual'è la maggioranza richiesta per consentire il parcheggio nel cortile nel caso di immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 675/67 a fronte di un regolamento contrattuale che lo vieta?
Anche in questo caso è sufficiente una delibera approvata con la maggioranza di 500 millesimi, in quanto si tratta di regolamentare l'uso di beni comuni ampliandone le possibilità di utilizzo da parte dei condomini.
 “Le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall’art.1136. comma 2" (sent. sezioni unite 943/1999).

E' possibile con la sola maggioranza trasformare il cortile in autorimessa? 
No, per una decisione di questo genere  è obbligatoria una delibera all'unanimità poiché si tratta di un cambio di destinazione d'uso.
 "L’assemblea dei condomini, con deliberazione presa a maggioranza, mentre ha potere di predeterminare, sul cortile comune, le aree destinate a parcheggio delle automobili e di stabilire, nell’interno di esse, le porzioni separate di cui ciascun condomino può disporre, non ha, altresì, il potere di disporre la trasformazione dell’area di parcheggio in una vera e propria area edificabile, destinata alla costruzione di alcune autorimesse" (sent. 697/1977).

La regolamentazione a maggioranza dell'uso del cortile è possibile anche quando l'area è piccola e non ci sono posti per tutti?
Sì, in questo caso occorre applicare il criterio della rotazione, garantendo così a tutti di poter usufruire dell'area a comune anche se non nello stesso tempo. Quello che conta, infatti, è che a nessuno sia impedito di utilizzare quel determinato bene, non la possibilità di utilizzare tutti contemporaneamente il parcheggio.
 "L'assemblea di un condominio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136. comma 2, la specifica destinazione dei posti auto disponibili, per assicurare ai condomini il migliore godimento e la migliore utilizzazione dei detti posti auto, senza che ne derivi una violazione del principio del godimento paritario per l'impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta affidato alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza" (sent. 12873/2005).

Qual'è il corretto criterio di assegnazione dei posti auto quando non ce ne sono di disponibili per tutti?
Nel caso in cui i posti siano insufficienti è necessario il sorteggio e la rotazione temporale. Il sorteggio, quindi, va ripetuto anno dopo anno.
 “I condomini possono deliberare l'uso indiretto della cosa comune, con la maggioranza legalmente prescritta, quando non sia possibile l'uso diretto della stessa per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi” (sent.15460/2002).

In caso di sorteggio per i posti auto nel cortile, è possibile escludere  i proprietari di box?
No. Il principio del pari uso che spetta a tutti  i proprietari relativamente ai beni comuni prevede che nessuno possa essere escluso a meno non rinunci volontariamente. 
 "La delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento di condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, quindi, soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam" (sent. 16228/2006).

E' possibile assegnare a maggioranza in uso fisso dei posti auto in cortile per il parcheggio della seconda auto di proprietà?
No, non è possibile in quanto in questo modo vengono lesi i diritti di chi non possiede una seconda vettura. Può essere previsto il parcheggio ma non il posto fisso. 
 “Costituisce innovazione, vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., e, come tale, affetta da nullità, l'assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro fa sì che il condomino che usi il cortile comune con animo domini possa acquistarne la relativa proprietà per usucapione, ai danni ancora una volta dei condomini che non possiedono una seconda automobile” (sentenza 22 gennaio 2004, n. 1004).

E' legittima la delibera condominiale presa con 500 millesimi di maggioranza, che consente la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà?
No, perché il diritto al pari uso dei beni comuni prescinde dai millesimi di proprietà. 
“E' illegittima la delibera condominiale emessa a maggioranza che, nello stabilire il criterio di uso del garage comune, aveva attribuito ai condomini la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà, cioè secondo il criterio del valore degli appartamenti. La quota di comproprietà di cui all'art. 1118 c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti pertanto, laddove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall'art. 1102 del codice civile, il quale, con porre il limite del "pari uso", impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri, considerando che i condomini favoriti non rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo la illegittima compressione del pari uso dei condomini svantaggiati". ”(sent. 26226/2006). 

Una delibera di regolamentazione dell'uso del cortile che per consentire a tutti di parcheggiare, come previsto dalla legge, è valida?
No, la delibera è nulla. Anche se si tratta di riconoscere un uso consentito dalla legge, infatti, non è ammesso limitare i diritti di nessun condomino a meno che l'interessato non sia d'accordo.
  “Una   delibera  di   assemblea   condominiale,   anche  se   adottata nell'interesse  comune o  per adempiere  ad un  obbligo di  legge, è nulla se, per perseguire  l'interesse dell'intero condominio, prevede la violazione  dei diritti di  proprietà esclusiva di  un condomino. L’impugnazione della delibera in questo caso non è  soggetta ai  termini di decadenza (ex art. 1137 c.c.). E’ inoltre irrilevante  che all'adozione  della  delibera  stessa   abbia  partecipato  anche  il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito (sent. 9981/2004).”

I disabili hanno il diritto di ottenere in uso permanente posti auto più facilmente accessibili all'interno del cortile condominiale? 
No. Non esiste alcuna norma di legge che stabilisca questo diritto. Quindi l'assegnazione  è possibile solo con una delibera all'unanimità dell'assemblea condominiale.

Dai Balconi ai Box



B

Balconi

Le regole per la manutenzione dei balconi variano a seconda della tipologia del palazzo. Si tratta infatti di balconi aggettanti se sono sporgenti rispetto al perimetro della facciata e in questo caso rappresentano un'estensione dell'appartamento al quale appartengono, risultando quindi di proprietà privata in tutte le parti strutturali.  Regole diverse sono previste, invece, per i balconi incassati, per i quali il parapetto è parte integrante della facciata del palazzo e quindi rientra tra i beni comuni. Manutenzione a carico dell'intero condominio anche per alcune parti decorative dei balconi, compresi quelli aggettanti, come i frontalini e i sottobalconi, quando questi possano essere considerati come  elementi architettonici di pregio.

A chi spettano le spese di manutenzione del soffitto del balcone del piano inferiore in caso di balcone aggettante?
Le spese spettano al proprietario del balcone del piano superiore. L'intera struttura, sottobalcone compreso, si considera, infatti, di proprietà privata.
"L'area che sporge dalla facciata svolge solo la funzione di balcone aggettante, ossia di prolungamento dell'unità immobiliare, e quindi le relative spese non ricadono nella suddivisione con il condominio" (sent. 2726/2002).Di conseguenza "anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani" (sent. 14576/2004).

Il proprietario del balcone superiore può impedire l'aggancio di tende alla soletta da parte del proprietario del piano inferiore?
Sì. Nel caso di balconi di questo tipo, quindi, poiché tutta la struttura è di proprietà privata lo è anche la soletta, anche se porge in basso rispetto al soffitto del balcone di sotto.
"Il proprietario dell'appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone aggettante sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante" (sent. 15913/2007).

In quali casi alcuni elementi strutturali dei balconi aggettanti possono essere considerati di proprietà comune?
Si considerano di proprietà comune tutte le strutture che hanno sostanzialmente una funzione decorativa, quali ringhiere di ferro elaborate, parapetti decorati, fregi nel soffitto dei banconi destinati ad essere visti dal basso, fioriere, colonne.
"I fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti" (sent. 8159/1996).

L'assemblea può obbligare i proprietari dei balconi aggettanti ad eseguire lavori di manutenzione?
No, non è possibile obbligare i singoli ad interventi sulle proprietà private, neppure se l'intervento ha carattere di urgenza. Ovviamente eventuali danni saranno a carico del proprietario.
“Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso)” (sent. 21199/2005).

Come si dividono le spese di manutenzione per i balconi incassati nella facciata del palazzo?
Il parapetto dei balconi cosiddetti a torre, ossia quelli incassati nel perimetro del palazzo, rientra tra le proprietà comuni in quanto di fatto costituisce una sezione della facciata. Sono invece di proprietà comune tra i piani  il soffitto e il pavimento, per cui  le spese vanno suddivise in base alle disposizioni previste dalla legge per la manutenzione delle volte e dei solai contenute nell'art. 1125. in base alle quali la manutenzione del soffitto è a carico del proprietario del piano inferiore, mentre le spese per eliminare l'infiltrazione si dividono a metà, perché in questo caso i balconi di fatto costituiscono la divisione tra i due piani.
"Le terrazze incassate nel corpo dell’edificio svolgendo una funzione di sostegno e copertura possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani" (sent. 15913 /2007).

Nel caso di infiltrazioni da  un balcone incassato al piano inferiore, come si dividono le spese di manutenzione chi risponde dei danni?
Il danno deve essere riparato da chi lo ha causato.
“La ripartizione delle spese, per la manutenzione, ricostruzione di soffitti, delle volte e dei solai, secondo i criteri previsti dall'art. 1125 c. c., riguarda le ipotesi in cui le necessità delle riparazioni non siano da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini, trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha provocati” (sent. 3568/1999).

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Barriere architettoniche

La legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, legge 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", consente di deliberare i lavori necessari con una procedura semplificata e la sola maggioranza di un terzo.   L'abbattimento delle barriere architettoniche, inoltre, prescinde dalla presenza di disabili nel condominio in quanto gli interventi che rientrano in questa categoria sono considerati sempre come funzionali ad un miglior godimento dei beni comuni e quindi utili per tutti. La legge non prevede, comunque,l'obbligo per i condomini di effettuare i relativi interventi, ma quando nel palazzo sono presenti dei disabili, non può essere vietato all'interessato di effettuare interventi a sue spese sulle parti comuni.

Esistono dei limiti alla possibilità di realizzare  interventi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche?
Non sono comunque ammessi, interventi che limitino i diritti altrui sulle proprietà comuni o private.  Così, ad esempio, non è possibile installare un ascensore esterno se la struttura rende più difficile l'accesso o riduce il godimento di un locale di proprietà privata, o lo spazio a disposizione  per il parcheggio.
"Pur quanto l'assemblea condominiale abbia autorizzato le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche resta fermo quanto disposto dagli Artt. 1120. comma 2 e 1121c.c. comma 3, per cui sono vietate le innovazioni che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino" (sent. 12705/2005).

E' ammessa l'installazione di un ascensore come abbattimento delle barriere architettoniche se per questo occorre  ridurre in maniera significativa  la larghezza delle scale?
No. Se per l'installazione di un ascensore a norma ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche debbono essere  arrecate limitazioni alla comodità dei condomini per quel che riguarda l'utilizzo delle parti comuni,  l'installazione non è ammessa. In questo caso si dovrà eventualmente ripiegare su un ascensore di diverse dimensioni, a carico, quindi, solo di chi intende sopportare la spesa.
"Questa Corte non ignora il diverso orientamento di Cass. 4 luglio 2001 n. 9033, secondo cui il pregiudizio per alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzazione delle scale possa essere compensato dal migliore godimento, anche se di diverso contenuto, offerto dall'innovazione, ma ritiene trattarsi di una valutazione fatta in un caso concreto non applicabile alla fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la riduzione della rampa a m 0,85" (dagli originari m 1,20) comporta una grave menomazione, rendendo disagevole il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti e di grosse dimensioni" (sent. 12847/2007).

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Beni comuni

Rientrano tra i beni di proprietà comune tutti quelli elencati  nell'art. 1117 c. c., ossia:
- suolo e fondamenta dell'edificio;
- muri maestri;
- tetti e lastrici solari;
- scale;
- portoni d'ingresso, vestiboli, anditi;
- cortili;
- portineria e alloggio del portiere;
- locali per il riscaldamento centrale;
- ascensori;
- pozzi:
- cisterne e acquedotti;
- fognature e canali di scarico;
- impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento.
Gli impianti per legge sono comuni al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
In base a quanto stabilisce l'art.1102 c.c., ciascun condomino può fare un uso più intenso delle parti comuni per  il suo miglior godimento. Le spese per i beni comuni sono dovute in base alle tabelle di proprietà generale. Nessun condomino può rinunciare alla proprietà dei beni e quindi alla loro manutenzione.

Il sottotetto non rientra nell'elenco delle parti comuni del condominio previsto dalla legge, allora a chi appartiene?
 In tutti i casi in cui la proprietà del sottotetto, o di un altro locale,  non risulta dal rogito o da atti catastali, può essere  considerato di proprietà privata degli appartamenti all'ultimo se si tratta di un locale strutturato in maniera tale che possano avere accesso solo loro, escludendo quindi dall'uso tutti gli altri condomini. Se invece tutti vi possono accedere occorre considerare il locale come proprietà comune.
"Il sottotetto di un edificio costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve la funzione esclusiva di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo: in quest'ultima ipotesi, se il sottotetto risulta oggettivamente destinato, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, opera la presunzione di comunione ex art. 1117." (sent. 4266/1999).

A chi appartengono le pareti  dell'appartamento al piano attico arretrato rispetto alla facciata comune?
Le pareti dell'attico rientrano tra i beni comuni. Il fatto che l'appartamento sia arretrato rispetto alla facciata è ininfluente.
“I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117, in quanto determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” (sent. 4978/07).

L'androne delle scale risulta di proprietà comune, e quindi con obbligo di manutenzione, anche per i proprietari dei locali che hanno l'ingresso separato rispetto al portone condominiale?
Sì in quanto si tratta di parti strutturali del palazzo, a prescindere dal fatto che sia o meno usato da tutti i proprietari per l‘accesso.
“L'androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune anche dei proprietari dei locali terranei, che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato come diviso in proprietà individuali e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione, da parte o a vantaggio di detti soggetti, delle strutture di copertura” (761/1979).

I pianerottoli delle scale sono di proprietà comune o appartengono ai soli proprietari degli appartamenti?
I pianerottoli rientrano tra le proprietà comuni elencate dall'articolo 1117 del Codice civile in quanto parti strutturali delle scale.
 “La scala che serve di accesso a diversi piani o frazioni di piano di un edificio, deve essere considerata, nella sua struttura unitaria e in relazione al fine a cui serve, come bene comune indivisibile per presunzione di legge, salvo che il contrario non risulti dal titolo. Conseguentemente vanno considerati tra le cose comuni anche i pianerottoli, che costituiscono elementi della scala, della quale rendono possibile la funzione” (sent. 38/1953).

E' possibile lasciare sul pianerottolo ombrelli e portaombrelli senza che nessuno protesti?
Sì, questo tipo di uso è consentito.
“Rientra  nel normale utilizzo del bene condominiale in questione l'uso di lasciare sul pianerottolo anche altri oggetti diversi dallo zerbino, come portaombrelli e simili” (sent.18627/2010)

E' possibile utilizzare un pianerottolo per “parcheggiare” una bicicletta?
No, questo uso non è consentito perché è contrario alla destinazione del pianerottolo che è quella di assicurare il passaggio e l'ingresso in casa, e non si può quindi rendere più difficile l'accesso ingombrando l'area.
“Il condomino di un edificio ha il diritto di usare dei vani delle scale, in genere, e dei pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte di ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell’edificio). Tali modalità d’uso della cosa comune trovano un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all’uso delle scale stesse, non potendo tale rischio essere legittimamente intensificato mediante la collocazione di dette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti, con conseguente violazione del canone secondo cui l’uso della cosa comune, da parte di un condomino, non deve impedire agli altri un uso tendenzialmente pari della medesima cosa” (sent 3376/1988).

E' possibile aprire una seconda porta sul pianerottolo senza autorizzazione dell'assemblea se non lo vieta il regolamento del costruttore?
Sì, purché non venga limitato lo spazio a disposizione degli altri condomini sul pianerottolo.
"L'installazione di una porta sul pianerottolo comune da parte di un condomino, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, è legittima, a condizione che le dimensioni e la struttura del manufatto non portino ad una diminuzione rilevante della facoltà di godimento spettanti agli altri condomini della relativa parte comune. Inoltre la porta non potrà essere installata se la sua installazione non rispetta il decoro architettonico dell'edificio" (sent. 15379/2005).

L'amministratore può porre dei limiti all'uso dei beni comuni da parte di singoli condomini, con prescrizioni diverse tra gli uni e gli altri?
No, l'amministratore non può effettuare alcun tipo di discriminazione tra condomini, a prescindere dalla tipologia dei beni che possiedono all'interno del condominio, e da dove questi sono situati rispetto agli spazi comuni. Così, ad esempio, non ha alcun diritto di negare le chiavi di accesso agli spazi comuni, ovvero di obbligare quei condomini che hanno locali all'esterno del palazzo - e quindi non utilizzano normalmente la parte interna del condominio - a chiedere le chiavi al portiere ogni volta che vogliano accedere al terrazzo comune.
"Il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'art. 1130., commi 1, 2 è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non può certo estendersi fino a negare ad uno di essi ciò che è consentito a tutti gli altri" (sent. 13626/2009).

Quali diritti ha l'inquilino in affitto per quel che riguarda l'uso dei beni comuni?
In caso di appartamento dato in locazione chi lo abita ha gli stessi diritti di chi lo possiede, salvo accordi diversi nel contratto di locazione. Cosi, ad esempio, se il proprietario ha diritto al parcheggio nel cortile senza alcun tipo di limitazione lo hanno anche i suoi inquilini, e quindi il posto da lui lasciato libero passa automaticamente all'inquilino. Allo stesso modo gli inquilini hanno il diritto di accesso e di utilizzo di tutti i beni comuni e possono anche apportare le modifiche necessarie al loro maggior godimento, come, ad esempio, installare antenne sul tetto comune, oppure, se si tratta di un esercizio commerciale o di uno studio professionale, esporre targhe e insegne sul muro comune.
"Nel caso di immobili concessi in locazione, l'inquilino si colloca, nei confronti delle parti comuni dell'edificio e dell'eventuale regolamento di condominio, nella stessa posizione giuridica del proprietario dell'appartamento" (sent. 827/1997).

E' possibile attribuire maggiori diritti sui beni comuni ai proprietari che hanno più millesimi?
No, tutti i proprietari hanno gli stessi diritti di godere dei beni comuni a prescindere dai millesimi di possesso. "La quota di proprietà di cui all'articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l’art. 1102. con il porre il limite del pari uso" (sent. 26226/2006).

Con quali maggioranze è possibile assegnare un locale condominiale in uso esclusivo, e non semplicemente in affitto, quando gli altri condomini non sono interessati ad utilizzarlo?
A prescindere dall'interesse o meno degli altri condomini  è possibile assegnare in uso esclusivo dei beni comuni solo con un accordo all'unanimità. L'attribuzione di diritti personali che escludano gli altri condomini è infatti un atto di cessione di diritti reali, paragonabile ad una vendita.
"L'attribuzione dell'uso delle aree in via esclusiva e nominativa crea i presupposti di fatto per l'acquisto della proprietà di quelle aree per usucapione, non occorrendo per il compossessore, qual è il condomino che usa, animo domini la parte di cosa comune a lui assegnata in via esclusiva, alcuna interversio possessionis, essendo sufficiente che egli escluda gli altri condomini dal possesso di quell'area, il che automaticamente avviene con l'occupazione dell'area, a parcheggio della sola autovettura di sua proprietà, impedendo agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo, con la propria auto quell'area" (sent.1004/2004).

Nel caso in cui il costruttore abbia venduto solo pochi appartamenti, può continuare a conservare per sé maggiori diritti sulle aree comuni prima della costituzione formale del condominio?
No, una volta venduto anche un singolo appartamento il condominio di fatto è costituito e quindi l'amministratore non può accampare maggiori diritti degli altri proprietari in merito all'uso dei beni comuni.
“Il condominio di edifici sorge ipso iure et facto, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, così perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio, tra i quali rientra, in mancanza di titolo diverso, il cortile; ne consegue che, una volta costituito il condominio, l'originario costruttore non può disporre come proprietario unico di detti beni, divenuti comuni, né concedere o creare su di essi diritti reali” (sent. 19829/2004).”

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Bilancio

L'amministratore per legge deve presentare il bilancio ogni 12 mesi. I documenti giustificativi debbono sempre essere a disposizione dei condomini per le verifiche prima dell'approvazione del bilancio, e in qualunque altro momento i condomini lo richiedano. L'approvazione del bilancio è un atto di ordinaria amministrazione, di conseguenza è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza di un terzo dei condomini e dei millesimi.

Cosa accade se l'amministratore non consente la visione dei documenti di spesa?
La delibera di approvazione del bilancio può essere impugnata.
"La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari" (sent.12650/2008).

L'amministratore è sempre obbligato ad esibire  i documenti a richiesta dei singoli condomini?
L'amministratore deve esibire i documenti a richiesta. Non occorre, per questo, che il condomino motivi la sua richiesta, o precisi perché richiedere le carte in quel determinato momento. Chi chiede i documenti al di fuori dei giorni previsti per il controllo prima dell'assemblea, però,è tenuto a pagare le spese per le copie. Inoltre non è ammesso l'intralcio o l'aggravio dell'attività dell'amministratore. Di conseguenza non si può obbligare l'amministratore a inviare i documenti a domicilio, ma si deve, ad esempio, accettare l'invito a recarsi al suo studio per prenderne visione e farne copia.
"I condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal contratto di mandato, è stato osservato che non vi è ragione di impedire agli stessi di esercitare, in ogni tempo, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza e al controllo i condomini si addossino i costi. Non è necessario, pertanto, che i condomini specifichino la ragione per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti personalmente non li riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza" (sent. 15159/2001).

Nella redazione del bilancio debbono essere seguiti principi specifici?
Il bilancio deve essere strutturato in maniera comprensibile da tutti. Non è necessario seguire specifici principi contabili purché sia chiaro e facilmente verificabile.
"L'amministratore di condominio, nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta della contabilità, a principi di ordine e di correttezza e che, nel redigere il bilancio, appronti un documento chiaro e intelligibile, con corretta appostazione delle voci dell'attivo e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite" (sent. 8877/2005).

Un bilancio approvato può successivamente essere rimesso in discussione?
No. Una volta approvato il bilancio non è possibile avere dei ripensamenti. Se non si sono verificati i documenti prima dell'approvazione non si può più chiedere di rivedere i conti dopo che l'assemblea ha dato il via libera. Eventualmente il bilancio si può impugnare se si è votato contro.
"Una volta che il bilancio è stato approvato con le maggioranze previste dalla legge, l'amministratore non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate dovendo gli stessi giustificativi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che ci sia la possibilità di attribuire ad alcuni condomini di contestare i conti rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati" (sent.3402/1985).

In attesa dell'approvazione di un preventivo è possibile l'emissione di bollette provvisorie?
L'anticipazione dei pagamenti è ammessa se viene deliberata dall'assemblea. Non ci sono, infatti, norme che limitino il potere dell'assemblea in questo senso.
“Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell'amministrazione condominiale, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea deliberi di autorizzare l'amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale. (sent. 4531/2003)

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Box e garage

Ai fini degli obblighi di manutenzione, box e garage possono essere considerati nella gran parte dei casi dei veri e propri corpi separati rispetto all'insieme del condominio. Quando è così di norma esistono delle tabelle ah hoc che riguardano i condomini che sono anche (o solo) proprietari di queste strutture. In questo caso, infatti,  la manutenzione delle strutture è sempre e solo a carico dei proprietari e non dell'intero condominio, in quanto i box costituiscono a tutti gli effetti un condominio separato. Lo stesso principio si applica anche nel caso in cui non siano state predisposte tabelle specifiche.

E' possibile trasformare in box il proprio posto auto all'interno di uno spazio condominiale?
Sì, a patto che la costruzione della mura non riduca gli spazi a disposizione degli altri condomini per l'accesso ai propri posti, non vengano violate le norme di sicurezza e ci sia il permesso del comune alla costruzione.
“Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 c. c. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto "box", sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa” (sent.. 5933/1991).

Con quale maggioranza è possibile destinare un locale interrato a  garage se non ci sono posti per tutti i condomini?
E' sufficiente la maggioranza di 500 millesimi in quanto si tratta di un atto di regolamentazione di uso dei beni comuni.
L'assemblea  può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma secondo c. c. la specifica destinazione di un locale di proprietà comune a garage in relazione alle caratteristiche obbiettive del locale medesimo non importando una sostanziale modifica della cosa comune bensì trattandosi di un atto di amministrazione diretto ad assicurare a tutti i condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione della cosa comune, senza che ne derivi una violazione del principio del godimento paritario per l'impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta affidato alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza” (sent. 2084/1992)

Le spese di manutenzione del locale garage interrato nel quale si trova il parcheggio, riguardano tutti i condomini o solo chi possiede posti auto?
Le autorimesse, anche se strutturalmente sotto la palazzina, non rientrano mai tra le proprietà comuni all'intero condominio. Il garage può rientrare tra le parti comuni solo nel caso in cui la proprietà condominiale sia espressamente indicata nel rogito.
 “Il locale autorimessa, anche se situato entro il perimetro dell’edificio condominiale (nella specie, nel seminterrato), non può ritenersi incluso tra le ‘parti comuni dell’edificio’ indicate dall’art. 1117 c. c., neppure sotto l’aspetto di ‘parte dell’edificio necessaria all’uso comune. Perciò, da un canto il condominio non può giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione e dall’altro, sul condomino che adduca di non essere tenuto a tale contributo (per non essere comproprietario del locale) non incombe l’onere della relativa prova negativa. Per accertare l’esistenza o meno dell’obbligo del singolo condomino di sostenere in misura proporzionale le spese di manutenzione del locale occorre, pertanto, la prova positiva dell’appartenenza di esso in proprietà comune, determinante essendo l’esame dei titoli di acquisto dei singoli comproprietari dell’immobile”.  (sent. 10371/1997).

In caso di adeguamento  ai fini della certificazione antincendio del locale garage che si trova al piano interrato, è dovuta la spesa dei condomini non proprietari di posti auto per l'installazione delle porte tagliafuoco dell’atrio comune?
No, anche in questo caso sono tenuti a pagare i soli proprietari dei posti auto poiché le porte tagliafuoco sono destinate a servire solo chi utilizza il garage, a prescindere dal fatto che siano installate nell'atrio comune.
 “Il principio di proporzionalità tra spese e uso di cui al comma 2, dell’articolo 1123 c.c., secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione può servire a uno o più condomini, possano essere poste anche a carico di quest’ultimi” (sent. 1995/7077).

Come si ripartiscono le spese in caso di infiltrazioni ai box che si trovano al di sotto del giardino condominiale?
In tutti i casi in cui una struttura condominiale (cortili, viali d'accesso ecc) svolge anche la funzione di copertura di locali interrati,  occorre applicare i criteri di suddivisione delle spese previsti dall'art. 1125 c.c. per la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, dividendo quindi le spese a metà tra i proprietari delle diverse strutture.
 "Le spese di manutenzione di una struttura che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all'art. 1125 del Codice Civile e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto"(sent. 18194/2005).

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Dall'Abbaino all'Assemblea



A

Abbaini, finestre e lucernari

Il tetto fa parte dei beni comuni elencati dall'art. 1117 c.c., i ma i condomini proprietari degli appartamenti all'ultimo piano hanno la possibilità di aprire sul tetto abbaini, finestre e lucernari per dare aria e luce alle mansarde, senza che gli altri condomini possano imporre divieti.  L'unico vincolo è il rispetto della normativa edilizia comunale e il generale decoro architettonico, ossia l'estetica complessiva dell'edificio. A dettare legge in questo caso è l'articolo 1102 c.c. in base al quale è riconosciuto a tutti i condomini il diritto ad un uso più intenso delle parti comuni, a patto di non limitare i diritti altrui sugli stessi beni e non modificarne la destinazione d'uso.

Chi vuol  aprire delle finestre sul tetto deve comunicare le sue intenzioni all'assemblea o all'amministratore per ottenere l'autorizzazione?
No, non serve alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea o dell'amministratore se non ci sono divieti nel regolamento del costruttore. L'articolo 1102 c.c. Non richiede alcuna forma di autorizzazione e neppure obbliga alla comunicazione preventiva per poter esercitare i propri diritti.
"Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini e finestre per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo" (sent. 17099/2006).

Occorrono  autorizzazioni nel caso di affaccio sulle proprietà altrui?
No. L'apertura di nuove finestre rientra in linea di principio negli interventi ammessi, purché autorizzata dal Comune in relazione all'aspetto estetico dell'immobile, senza ulteriori vincoli da rispettare. 
"L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 c. c. tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva." (sent. 23459/2004).

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Accesso alle proprietà private

I condomini hanno l’obbligo di consentire l’accesso dalle loro proprietà per l’esecuzione di lavori  da parte del condomino o di altri proprietari, ma solo quando non risulta possibile utilizzare altre vie. In base a quanto stabilisce l'art.843 c.c., infatti, il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. L'accesso, quindi, è ammesso ma esclusivamente nel caso in cui e non sia possibile intervenire per altre vie. Se l'alternativa esiste, invece,   deve essere rispettata la proprietà  e quindi l'interessato si può opporre al passaggio. In ogni caso è dovuto  il ripristino della situazione precedente al passaggio, e il risarcimento in caso di danni.

Nel caso in cui sia necessario occupare con i ponteggi un giardino privato per accedere alla facciata, il proprietario chiedere  un rimborso per lo spazio occupato?
No, il proprietario non può imporre il pagamento di una indennità per l'occupazione dello spazio, ma  nel caso di installazioni che impediscono l'ascesso alle proprietà, causando così un disagio al proprietari è possibile richiedere un’indennità come risarcimento per i disagi  nel caso in cui le installazioni impedissero l'accesso alle proprietà private, ad esempio l'uso del giardino.
"La norma di cui all'art. 843 c.c. comma 1 consente l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi privati, per compiere le operazioni di manutenzione e di ripristino dei muri perimetrali dell'edificio (facciata ), il diritto del vicino di accedere al fondo altrui insorge ogni qual volta l'accesso si presenta necessario, perché senza di esso non sarebbe possibile eseguire le riparazioni" (sent. 10474/1998).

Il proprietario al quale viene richiesto l'accesso, può porre dei limiti e stabilire degli orari?
Sì, purché lo faccia prima dell'avvio dei lavori.
“Le modalità di accesso e di passaggio nel fondo del vicino al fine di eseguire la costruzione, potranno, qualora ne ricorrano le condizioni, essere disciplinate in base al principio della libera autonomia contrattuale mediante apposite convenzioni concluse tra i proprietari interessati, per quanto attiene alle modalità di svolgimento, alla durata del passaggio e all'eventuale occupazione del fondo” (sent. 3222/1982). 

In caso di contrasti, chi deve valutare l'esistenza di una via alternativa all'accesso nella proprietà privata, l'assemblea o il giudice?
In caso di contrasti la decisione spetta al giudice. L'assemblea non ha autorità in materia.
“Ai fini del riconoscimento della necessità cui l’articolo 843 c.c. subordina la concessione dell’accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l’unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi altrove il  passaggio, con  disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità” (sent. 1801/2007). 

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Alberi e giardini

Gli alberi possono far parte sia dei giardini privati che di quello comune. In entrambi i casi, però, non è possibile tagliarli senza autorizzazioni comunali, mentre è un obbligo provvedere a mantenerli in buono stato anche per evitare la caduta di rami e danni a persone e cose. La potatura degli alberi, inoltre, è obbligatoria per evitare di creare fastidi ai condomini in tutti i casi in cui le chiome egli alberi invadono la proprietà altrui. In questo caso è possibile anche richiedere un risarcimento per i disagi dovuti alla mancata manutenzione. Poiché è necessario al mantenimento in buono stato degli alberi, la potatura è un intervento a carico di tutti e al quale nessun condomino si può sottrarre. 

Se il condominio tarda a potare gli alberi  e questo  impedisce ad un condomino di ricevere aria e luce nel suo appartamento, può chiedere  un  risarcimento per danni?
Sì, il risarcimento è dovuto se c'è mancata manutenzione per  negligenza del condominio. 
“Nel caso in cui un condominio chieda il risarcimento dei danni e l'eliminazione di alberi piantati in un'aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscono l'ingresso a questo dell'aria e della luce, occorre sempre indagare se la mancata manutenzione degli alberi non costituisca un comportamento negligente del condominio, sempre in applicazione del principio per il  quale l'uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino” (sent. 9829/1992).

Nel caso in cui in un giardino privato sia necessario potare degli alberi che si trovano nei giardini di proprietà, chi deve pagare per l'intervento?
Quando si tratta di piante che contribuiscono all'estetica del giardino alle spese deve partecipare anche il condominio L'intervento di potatura, invece, è un obbligo del solo proprietario in tutti i casi in cui è necessaria per evitare fastidi ai vicini, come caduta dei rami e/o invasione degli spazi altrui (balconi, giardini).
"Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso" (sent. 3666/1994).

E' possibile trasformare l'intera area interna destinata a giardino in un parcheggio con una delibera a maggioranza?
No, occorre l'unanimità  in quanto si tratta di variare la destinazione d'uso di uno spazio comune (da giardino a parcheggio). 
"I danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono irreversibili non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini. Occorre, quindi tener conto del parere della minoranza dei proprietari e del Comune" (sent. 24396/2005).

Con quale maggioranza è possibile recintare una zona verde destinata a giardino per evitare che venga rovinata?
In questo caso è sufficiente la maggioranza di un terzo in quanto si tratta di un semplice intervento di manutenzione ordinaria
“La recinzione della zona verde di un viale comune per evitarne un indiscriminato calpestio, deliberata dall’assemblea dei condomini non è inquadrabile come innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tanto meno può essere assimilata a un’innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensì configura un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione del bene, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione, per i quali è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, 2° co., c.c. (Cass. 21-9-1977, n. 4035). 

Quale maggioranza occorre per  destinare parte del giardino ad area  giochi?
E' sufficiente la maggioranza di 500 millesimi prevista per l'approvazione delle delibere di regolamentazione dell'uso dei beni comuni.
“La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile-giardino condominiale non integra un'occupazione degli stessi né un'alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa può, di conseguenza, essere disposta dall'assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti l'occupazione delle parti comuni da parte dei condomini” (sent. 4479/1981).

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Amministratore

La nomina dell'amministratore è obbligatoria per legge quando i condomini sono più di quattro, come stabilisce l'art.1129c.c., e deve essere deliberata dall'assembla. Queste sono norme inderogabili, quindi nessun altro ha il potere di nomina tranne, appunto, l'assemblea. Per la nomina è necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria, e occorre il sì della maggioranza dei presenti con almeno 500 millesimi di proprietà.


Quando non c'è obbligo di amministrazione in base al numero dei proprietari, come si deve procedere per formalizzare  la costituzione del condominio?
Non ci sono particolari formalità per la costituzione del condominio. Poiché il termine non significa altro che insieme di proprietari (dal latino cum che significa con, insieme e dominus, che significa proprietario), di fatto il condominio si intende costituito quando un immobile viene venduto a più proprietari. Non occorre, quindi, alcun atto formale di costituzione ma già con la prima riunione dell'assemblea si può prendere qualunque decisione.
 "Il condominio si costituisce ipso iure nel momento in cui si realizza il frazionamento dell’edificio da parte dell’unico originario proprietario pro indiviso, con la vendita in proprietà esclusiva, ad uno o più soggetti diversi, di piani o porzioni di piano. Da quel momento in poi sussiste la legittimazione attiva del condominio, e per esso del suo amministratore, in tutte le controversie che abbiano ad oggetto la rivendica diparti comuni" (sent. 3257/2004).


La carica di amministratore prevede sempre il pagamento di un compenso?
L'attività dell'amministratore di norma è retribuita. Spetta comunque all'assemblea, come stabilisce l'art. 1135, decidere l'importo del compenso. Questo deve essere fissato annualmente, in occasione di ogni riconferma dell'amministratore o al momento di una nuova nomina. Anche qualunque compenso aggiuntivo, quindi, deve essere sempre formalmente deliberato. Così, in particolare,e l'amministratore non può richiedere alcuna somma per la partecipazione alle assemblee o la convocazione di assemblee straordinarie, a meno che non sia stato deliberato un compenso ad hoc per questo tipo di attività nel momento in cui è stata approvata la sua nomina.
"Il compenso per l'amministratore, meramente eventuale, deve essere fissato dall'assemblea, ragione per cui non può ragguagliarsi alle tariffe (ancorché predisposte dalle associazioni di categoria), se non sono accettate dai condomini. Inoltre, sarebbe assurdo consentire all'amministratore, cui è demandato il compito di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria, di incrementare il suo compenso, con iniziative più o meno giustificate, convocando a suo piacimento l'assemblea dei condomini in sessione straordinaria" (sent. 3596/2003).

Esistono attività per le quali  è dovuto  un compenso extra?
E' prassi, in caso di contratti di appalto una certa rilevanza, ad esempio per il rifacimento della facciata del palazzo, che l'amministratore richieda un compenso extra per la sua attività. Di norma viene calcolato in percentuale rispetto all'importo dei lavori. Non c'è però nessuna misura fissa obbligatoria, né tanto meno è un obbligo di legge quello di riconoscere un compenso aggiuntivo in via automatica: anche in questo caso a decidere deve essere l'assemblea., che deve anche fissare l'importo.
"Il diritto dell'amministratore a percepire un compenso extra per l'attività prestata per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall'assemblea" (sent. 28734/2008).

E' valida la nomina dell'amministratore fatta dal costruttore, o la riserva del costruttore alla nomina contenuta nel regolamento contrattuale?
No. La nomina  non  è valida  perché in contrasto con quanto previsto dalla legge. L'art. 1129 c.c. Stabilisce infatti che alla nomina dell’amministratore deve provvede l’assemblea, ovvero l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, se l'assemblea non provvede, e l'art.1138 sancisce l’inderogabilità delle disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute nell’art.1129. L'inderogabilità è assoluta. Il costruttore può quindi solo proporre un amministratore, ma spetta all'assemblea conferire il mandato.
“E' da ritenere nulla la clausola - anche se contenuta nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari o nel regolamento contrattuale - che riservi l’amministrazione all’impresa costruttrice per un dato periodo di tempo, per violazione degli artt.1129 e 1138 c.c.” (sent. 2155/1996) 

L'amministratore è obbligato a presentarsi dimissionario ogni anno?
La carica di amministratore ha una durata annuale, come stabilisce il comma 2 dell'art.1129 c.c. secondo il quale “ L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea”. Inoltre, come prevede il comma 2 dell'art. 1130 c.c., “alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”, quindi  presentare il bilancio e presentasi come dimissionario. Starà poi all'assemblea riconfermarlo o sceglierne un altro. La durata annuale dell'incarico scatta dal momento della nomina, a prescindere dall'anno solare. Di conseguenza anche il bilancio non deve necessariamente coincidere con l'anno solare.

Se l'assemblea intende nominare un nuovo amministratore ma l'amministratore in causa non convoca l'assemblea straordinaria, cosa si può fare?
Se l'amministrare non si attiva si può comunque procedere con l'assemblea autoconvocata. E' sufficiente, per questo, una richiesta  firmata da almeno due condomini con non meno di un sesto dei millesimi, secondo quanto stabilisce l'art. 66 disp. att. c.c. 

Se l'amministratore viene cambiato prima della scadenza, deve essere pagato per l'intero anno?
 In caso di revoca occorre tener presente che se c'è una giusta causa, perché l'amministratore non esegue correttamente il suo mandato o è inadempiente rispetto agli atti dovuti dall'amministratore, si può evitare di pagare in compenso pattuito. In caso contrario, invece, è dovuto il pagamento del compenso per l'intero anno di mandato, e l'amministratore può anche richiedere una una indennità per il licenziamento anticipato.
"Trattandosi di mandato che si presume oneroso, se la revoca interviene prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore avrà il diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca" (sent. sezioni unite 20957/ 2004).

Se non si riesce mai ad avere la maggioranza di 500 millesimi, si può comunque considerare valida la nomina ad amministratore di chi ha preso la maggioranza in assemblea?
La nomina dell'amministratore con una maggioranza inferiore è valida se la delibera non viene impugnata entro 30 giorni. Le delibere approvate con un numero di voti inferiore a quello stabilito dalla legge, infatti, sono annullabili e non nulle.
 “Sono  annullabili le delibere  con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;
adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento; affette da vizi formali;  in violazione di norme di legge, convenzioni, regolamenti, convocazione o informazione dell'assemblea”(sent. 4806/2005)  .

Il condomino che si propone come amministratore, può votare per sé?
No, il condomino che si propone come amministratore non può votare per sé  in quanto in  conflitto d'interesse. 
“L’ordinamento, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società, per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio“ (sent. 6853/2001).

Cosa accade se viene impugnata la delibera di nomina ma non viene nominato un altro amministratore?
Le delibere impugnate  restano valide fino alla sentenza del giudice, in base a quanto stabilisce l'art. 1137 c.c. Quindi il nuovo amministratore resta in carica con pieni poteri finchè non si procede con la sentenza o con la nuova nomina. 
“L’amministratore del condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina (o quella di conferma) sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi che comportano la nullità o annullabilità della delibera stessa, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini ( n. 739/1988).

Cosa accade se l'assemblea, alla scadenza annuale, non intende riconfermare l'amministratore ma non decide per  una nuova nomina?
L'amministratore in carica conserva tutti i suoi poteri finché non viene scelto il suo successore. In questo caso, infatti, scatta il regime della prorogatio in base al quale  mantiene i pieni poteri sia per gli atti di ordinaria amministrazione sia per la straordinaria amministrazione, fino al passaggio di consegne con il nuovo amministratore.
"L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c. c., conserva ad interim i poteri conferitegli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento, e può continuare pertanto ad esercitarli, fino a che non sia sostituito con altro amministratore" (sent. 7256/1986).

Se l'amministratore effettua delle spese per conto del condominio e poi viene sfiduciato, può trattenere i documenti fino al momento del rimborso?
No. Anche se l'amministratore che ha anticipato dei soldi di tasca sua per far fronte a delle spese necessarie ed urgenti ha diritto al rimborso, non può in ogni caso rallentare il passaggio di consegne e trattenere la documentazione condominiale in attesa di essere liquidato. 
"L'amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi" (sent. 13504/1999).

Come si deve comportare  l'amministratore uscente con il suo successore?
Il termine del mandato comporta  l'obbligo del passaggio di consegne. Insieme ai documenti, l'amministratore uscente  dovrà anche consegnare eventuali giacenze di cassa, nel caso in cui non si sia optato per un conto corrente, qualunque sia l'anno al quale le somme si riferiscono. 
"L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 del codice civile, alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono" (sent. 10815/2000).

Cosa si può fare se il vecchio amministratore non effettua il passaggio di consegne?
Se il passaggio di consegne non avviene con celerità è possibile far causa all'amministratore uscente richiedendo al giudice un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. Può far causa anche un singolo condomino. 
“L’amministratore cessato dalla carica, ha l’obbligo di restituzione di tutta la documentazione inerente al condominio e della quale è stato in possesso in forza del suo mandato ad amministrare. L’azione volta ad ottenere la restituzione di detto materiale, in quanto tesa a tutelare  il comune interesse dei condomini, può essere avviata anche dal singolo condomino in forza del principio della rappresentanza interna, principio per il quale ciascun condomino può agire in via autonoma a tutela di un interessa comune” (sent. 8132/2004). 
di particolare urgenza oppure trascuratezza da parte degli altri comproprietari" (sent. 8876/ 2000).

Quali sono le spese che l'amministratore può fare senza preventiva autorizzazione dell'assemblea?
Se ci sono soldi in cassa per le spese ordinarie, l'amministratore può effettuare senza preventiva autorizzazione  le spese quelle che ritiene utili, anche semplicemente per l'abbellimento del condominio. Rientrano tra queste spese, ad esempio, la pulitura straordinaria della guida delle scale, l'acquisto di nuovi vasi per le piante da giardino e così via.  L'unico vincolo è che non siano spese di notevole entità. Spetterà comunque all'assemblea approvare la ripartizione tra i condomini. 
"Riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni che l'amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l'assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l'opera, ancorché non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini" (sent. 18192/2009).

L'amministratore può sottoscrivere una polizza di assicurazione condominiale senza l'autorizzazione dell'assemblea?
No. La tutela dei beni comuni è un obbligo per l'amministratore, ma la polizza a copertura dei danni in condominio è facoltativa e non obbligatoria per legge. Di conseguenza per  la  stipula di un contratto di assicurazione occorre sempre una delibera dell'assemblea.
"L’art. 1130 c. c. nell’attribuire all’amministratore l’esecuzione degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art.1130., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato" (sent.8233/2007).

Se l'assemblea si rifiuta di eseguire i lavori necessari, quali sono le responsabilità dell'amministratore? 
Se i condomini decidono di non effettuare lavori, oppure semplicemente rinviano la decisione nonostante situazioni di pericolo imminente, e non ci sono soldi in cassa , l'amministratore non ha alcuna responsabilità. Nel caso in cui la mancata manutenzione provochi danni a persone o cose,  I responsabili  sono solo i condomini. 
"E' principio consolidato che la mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo" (sent. 21401/2009).

Cosa può fare l'amministratore se il titolare del lastrico rifiuta di fare seguire lavori necessari per evitare infiltrazioni?
L'amministratore può denunciare per danno temuto  i singoli condomini che non rispettano gli obblighi di manutenzione dei beni comuni. Non occorre per questo l'autorizzazione dell'assemblea.
"La norma dell'art. 1130. comma 4 va intesa nel senso che l'amministratore, oltre a chiedere i provvedimenti cautelari, è abilitato anche a compiere tutti gli atti diretti alla conservazione della integrità delle cose comuni, con la conseguenza che il medesimo può esercitare, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini … l'azione di danno temuto" (sent. 152/1986).

Eventuali provvedimenti adottati dall'amministratore relativamente ai beni comuni, hanno valore obbligatorio per tutti i condomini?
Sì, in quanto l'amministratore ha l'obbligo di legge di regolamentare l'uso dei beni comuni come previsto dall'art. 1129 c.c., in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini. In base a quanto stabilisce l'art. 1133, poi, i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso sia il ricorso all'assemblea, sia il ricorso al giudice, entro 30 giorni dal varo dei provvedimenti stessi. 
“L'amministratore, anche laddove vi siano incertezze o dubbi interpretativi, può adottare provvedimenti di portata obbligatoria per il condomino e che questi può ricorrere all'assemblea o anche - direttamente - proporre impugnativa ex art. 1137 c.c. “(sent. 10347/2011).

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Animali

Tenere animali da compagnia in casa è un diritto di tutti. L'unico testo che può prevedere un divieto o porre limiti al tipo di animali accettati (ad esempio il permesso di tenere solo cani di piccola taglia), è un regolamento approvato all'unanimità, ovvero il regolamento contrattuale messo a punto dal costruttore. Chi tiene animali in casa deve comunque rispettare tutte  le disposizioni di legge relativamente alla circolazione degli animali negli spazi comuni,  e le altre eventuali disposizioni dettate a livello locale. Inoltre è necessario adoperarsi al massimo per evitare odori e rumori fastidiosi.

E' possibile per l'assemblea vietare di tenere in casa cani di grossa taglia, e non esiste un regolamento contrattuale in materia?
No, non è possibile perché questo tipo di decisioni esula dai poteri dell'assemblea in quanto riguarda i diritti dei singoli sulle proprietà private. 
“In tema di condominio, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva” (sent.3705/2011).

E' possibile lasciare libero il proprio cane nel cortile condominiale?
No, non è possibile perché la presenza del cane senza guinzaglio e senza museruola potrebbe creare disagio agli altri condomini.
"In tema di condominio, il diritto di cui è titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di proprietà comune a suo piacimento trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini. Pertanto, l'usare degli spazi comuni di un edificio in condominio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni" (sent. 14353/2000).

Come ci si deve regolare in merito al disturbo della quiete per l'abbaiare dei cani?
Occorre che il cane sia educato e non abbai costantemente.  A meno che non tratti di un abbaiare continuo e in ore notturne, infatti, non è possibile pretendere il risarcimento danni per il disturbo della quiete dovuto all'abbaiare dei cani. 
"I cani che vivono in un condominio non possono abbaiare giorno e notte disturbando i vicini di casa ma è anche vero che i padroni devono osservare scrupolosamente il regolamento condominiale e limitare al massimo i rumori molesti prodotti dal cane. Dal momento che è del tutto impossibile coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli di abbaiare, si deve fare tutto il possibile per anticipare le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, principalmente nelle ore notturne" (sent. 7856/2008).

E' possibile tutelarsi in caso di odori fastidiosi dovuti alla presenza di un numero eccessivo di gatti nel giardino privato?
E' possibile avvisare la Asl per una verifica. Se il disagio persiste si può far causa per odori molesti.
Cassazione “Il reato previsto dall'art. 674 c.p. non punisce soltanto le emissioni di gas, vapori o fumo idonei ad imbrattare o cagionare molestie alle persone non sono solo quelli provenienti da attività produttive ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all'attività umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l'adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini” (sent.19296/2008)

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Antenne tv

La legge 554/1940 “Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche”, riconosce, a chiunque abiti in un appartamento, la libertà di antenna, ossia il diritto di installazione nonché il passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente sia sulla proprietà privata che su quella comune, per ricevere le trasmissioni televisive. L'installazione non può essere impedita a patto che sia a norma di legge e che non ostacoli gli altri o impedisca il pari diritto all'uso del bene comune da parte degli altri condomini. L'installazione di un'antenna centralizzata, invece, costituisce un'innovazione e di conseguenza è un intervento alla quale ci si può sottrarre se non interessati all'uso.  E' invece obbligatorio l'ammodernamento dell'impianto esistente, con il passaggio al digitale terrestre,  in quanto previsto dalla legge 66/2001”Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi “.  Il comma 13 dell'articolo 2 della legge stabilisce infatti che “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice”. Quindi è sufficiente la  maggioranza di un terzo per dare il via ai lavori, e di conseguenza tutti coloro che sono allacciati all'antenna non si potranno sottrarre al pagamento per il passaggio al digitale. 

Come si ripartiscono le spese per l'installazione dell'antenna centralizzata?
Le spese possono essere ripartite in quote uguali perché l'antenna è destinata a servire tutti i condomini allo stesso modo a prescindere dalla grandezza degli alloggi. 
"E' corretto il riparto delle spese per l'installazione di un'antenna centralizzata in parti uguali tra i condomini, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali gli stessi, e ciò ai sensi dell'art. 1123 c. 1 e 2 del Codice Civile. La cosa risponde anche ad una prassi ormai consolidata, ma nulla vieta che in sede di delibera i condomini decidano per la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà" (sent. 6714/2010).

In presenza dell'antenna centralizzata, si può imporre ai singoli condomini di eliminare le antenne di proprietà, o di non istallarne altre?
No, perché la legge tutela in assoluto il diritto di antenna e quello dei condomini di utilizzo delle parti comuni. 
"Qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma - l'assemblea dei condomini possa vietare tale ultima installazione, solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti. Al di fuori di tale ipotesi una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto alla installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137, o, essendo stato presente nell'assemblea, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa." (sent. 5399/1985).

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Antenne telefonia

La locazione del lastrico solare per l''installazione di un'antenna per la telefonia costituisce un atto di ordinaria amministrazione.   Anche quando un condominio è composto da palazzine e l'antenna viene installa sua una di queste, a decidere dovrà essere l'intero condominio e non la singola palazzina. L'affitto, infatti, dovrà essere ripartito tra tutti i condomini, poiché il contratto di locazione è tra gestore e condominio, e non con i proprietari di una singola palazzina.

Con quale maggioranza è possibile dare in locazione la terrazza per l'installazione dell'antenna per la telefonia?
Per le locazioni con durata entro i 9 anni è sufficiente la maggioranza semplice, ossia il sì di un terzo dei condomini in seconda convocazione, poiché si tratta di un atto di ordinaria amministrazione, al quale per analogia si possono applicare le disposizioni previste per la locazione di qualunque bene di proprietà condominiale. Per le locazioni con durata superiore occorre invece l'unanimità, come stabilito dall'art. 1108 c.c.
“Deve ritenersi che la locazione non integra un'innovazione, ai sensi dell'art. 1120 del codice civile, non risolvendosi né in una modificazione materiale di un bene comune, né in un mutamento della sua destinazione economica (la utilizzazione indiretta di un immobile non si differenzia da quella diretta), l'unica alternativa che si pone e' quella del suo inserimento tra gli atti d'amministrazione ordinaria, per i quali la ratifica richiede una deliberazione adottata a maggioranza semplice, ovvero tra quelli d'amministrazione straordinaria per i quali, anche in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza prescritta dall'art. 1136 secondo comma c. c. Ad avviso di questa Corte la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale e' un atto d'amministrazione ordinaria essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" (art. 1106 cod. civ.) anche coll'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto)” (sent. 10446/1998)

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Ascensore

L'installazione di un nuovo impianto rientra tra le innovazioni regolate dall'articolo 1121 c.c., a meno che non abbia le caratteristiche tali da poter essere utilizzato dai disabili e quindi si possa configurare come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel primo caso, trattandosi di impianto suscettibile di utilizzazione separata, la maggioranza necessaria per deliberare l'installazione è pari ai due terzi dei condomini e dei millesimi, e chi non è interessato è esonerato dalla spesa. Nel caso dell'abbattimento delle barriere architettoniche, invece, la maggioranza richiesta dalla legge è la maggioranza semplice.  Per l'installazione si deve far riferimento, invece, alla tabella di proprietà generale, in quanto l'impianto rientra tra le parti comuni. Per quel che riguarda invece la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto si deve tener conto dei criteri previsti  dalla legge per la manutenzione delle scale, ossia dall'art.1124 c. c., facendo, quindi, riferimento per la metà della spesa ai millesimi di proprietà, e per l'altra metà all'altezza del piano.

Quali spese di manutenzione sono a carico dei proprietari del piano terra che non utilizzano l'ascensore?
Di norma sono esentati dal pagamento delle spese di spese di utilizzo e pulizia i condomini del piano terra che non utilizzino l'ascensore.
"In assenza di prova circa l'esistenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, deve applicarsi il criterio legale secondo cui anche i proprietari di unità immobiliari poste al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, essendo comunque comproprietari dell'impianto comune, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione, mentre gli stessi sono esonerati ex art. 1123. comma 2 dal contribuire alle spese di esercizio e di pulizia di tale impianto" (sent.864/1976).

Come si ripartiscono le spese per  la sostituzione integrale di un vecchio ascensore?
Le spese debbono essere suddivise con gli stessi criteri previsti dalla tabella per la manutenzione, in quanto si tratta in questo caso di manutenzione straordinaria.
“La regola posta dall’art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente" (sent.  5479/1991)

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Assemblea

L’assemblea è l'organo decisionale del condominio. I suoi compiti sono stabiliti dall'art.1135. in base al quale l'assemblea deve deliberare in materia di:
- conferma dell'amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
- approvazione del preventivo delle spese e relativa ripartizione tra i condomini;
- approvazione del rendiconto annuale e del residuo attivo della gestione;
- opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
Le regole per la convocazione dell'assemblea sono dettate dalla legge, ossia dall'art. 66 disp. att.., e valgono per qualunque tipo si assemblea, ordinaria o straordinaria. Non sono ammesse eccezioni, neppure in caso di autoconvocazione, altrimenti le delibere possono essere impugnate. E' obbligatorio inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

Come si calcola il termine di cinque giorni relativo all'invio della convocazione?
Il termine si calcola tra il momento del ricevimento della comunicazione e quello data dell'assemblea, quindi a partire dal giorno seguente al ricevimento dell'avviso da parte del condomino.
“L'art. 66, comma 3, disp. att. c. c., stabilisce che l'avviso di convocazione deve giungere a ogni condomino almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima riunione, con la precisazione che, nei cinque giorni richiesti per il preavviso, non si computa quello in cui si deve tenere l'assemblea ( sent. 995/1969)”.

Cosa accade se un condomino si rifiuta di accettare la raccomandata  del condominio con la convocazione dell'assemblea?
Le delibere prese in assemblea sono valide comunque e non possono essere impugnate per vizi di convocazione.
“La convocazione si considera efficacemente inviata anche nel caso in cui un condomino, respingendo la raccomandata contenente l'avviso di convocazione pervenutagli entro i termini di legge, si sia posto in condizione di non poter conoscere la data dell'assemblea” (sent. 195/1970).

Quale prova deve dare l'amministratore relativamente all'invio della raccomandata per la convocazione dell'assemblea se il condomino non l'ha ritirata?
E' sufficiente la ricevuta di invio della raccomandata.
“la lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente “  (sent. 22133/2004).”

In caso di comproprietari, è corretto inviare l'avviso a nome di uno solo di loro?
L'avviso è valido se si tratta di comproprietari conviventi, come, ad esempio, nel caso di coniugi. Negli altri casi è obbligatorio l'invio della convocazione a tutti i proprietari.
“La valida convocazione di uno dei comproprietari di piano o porzione di piano indivisi può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione medesima, come nel caso dei coniugi conviventi “(sent. 3231/1984).

Se la casa è in comproprietà ma vi abita uno solo dei coniugi in seguito a separazione legale, l'amministratore deve inviare la comunicazione al solo coniuge residente o a entrambi?
In questo caso è obbligatorio inviare la comunicazione a entrambi i proprietari  a seconda degli argomenti in discussione. In caso di assegnazione della casa da parte del giudice infatti, nei confronti del condominio tra i coniugi ci sono diverse responsabilità, dato che quando esiste un diritto di abitazione chi abita nell'appartamento è responsabile della gestione ordinaria, e l'altro coniuge solo degli interventi di manutenzione straordinaria.
"La gratuità dell’assegnazione dell’immobile facente parte della casa coniugale si riferisce solo all’uso di esso" (per il quale, come detto, non deve versarsi alcun corrispettivo), ma non si estende alle spese ordinarie correlate a tale utilizzo, quali, ad esempio, quelle condominiali: la manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell’alloggio sono destinate, dunque, a carico del coniuge assegnatario" (sent. 5374/1994).

In caso di nuda proprietà e usufrutto, come si deve comportare l'amministratore per la convocazione in assemblea?
La convocazione va inviata all'uno o all'altro a seconda degli argomenti in discussione, in base al relativo diritto di voto. L'usufruttuario, infatti è responsabile della sola della manutenzione e gestione ordinaria. Divisione dei ruoli anche quando si tratta di convocare l'assemblea: in base degli argomenti in discussione, infatti, il diritto di voto spetta a uno o all'altro dei due. L'usufruttuario è infatti responsabile della manutenzione e gestione ordinaria; al nudo proprietario spettano invece le spese per ristrutturazione straordinaria e innovazioni.
"Ai sensi del terzo comma dell'art. 67 disp. att.., per gli affari attinenti all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni" (per es. nomina e compenso amministratore, ripartizione spese di portierato, dev'essere convocato l'usufruttuario; se invece si tratta di deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, dev'essere convocato il nudo proprietario" (sent. 10611/1990).

Quando viene venduto un alloggio, l'amministratore deve farsi carico di contattare i nuovi acquirenti ai fini della validità dell'assemblea?
No, non è compito dell'amministratore informarsi sull'arrivo dei nuovi proprietari, né c'è alcun obbligo per i venditori di comunicare all'amministratore il passaggio di proprietà. E' compito dei  nuovi condomini,  invece, farsi vivi. Di conseguenza qualora fossero prese decisioni dall'assemblea alla quale fossero inviatati i vecchi proprietari, i nuovi non potrebbero impugnare la delibera per non essere stati invitati.
"E' sempre onere dell'acquirente dell'unità assumere le iniziative opportune, magari anche in concerto con l'alienante, per rendere noto di essere diventato il nuovo proprietario all'amministratore, il quale da parte sua non ha un vero e proprio obbligo di verificare i registri immobiliari in proposito" (sent. 985/1999).

Nel caso in cui gli argomenti da discutere riguardino esclusivamente interventi su beni o su servizi o impianti destinati a servire solo un numero limitato di proprietari, l'avviso deve essere inviato comunque a tutti i condomini?
No, in questo caso l'avviso deve essere inviato unicamente ai condomini interessati.  Solo loro, infatti, avranno il potere di decidere in materia, mentre gli altri non debbono neppure partecipare alla discussione.
 “Nella ipotesi di convocazione di un'unica assemblea condominiale allo scopo di decidere su di una serie di questioni, alcune delle quali riguardanti solo singoli condomini - convocazione sicuramente valida, in quanto non vietata da alcuna norma - , i condomini eventualmente non legittimati a votare su di un determinato argomento che non li riguardi non possono, attraverso la partecipazione alla discussione che precede quella votazione, influire sull'esito della stessa” (sentenza 697/2000).

 E' legittimo un avviso nel quale l'assemblea in prima convocazione è fissata in orario notturno in modo da far svolgere la riunione direttamente in seconda convocazione?
Sì perché lo svolgimento della riunione in seconda convocazione è un'opportunità concessa dalla legge per favorire l'approvazione delle delibere necessarie per l'ordinaria amministrazione. Infatti, come stabilisce l'art. 1136. comma 2 in prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se però l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, è possibile lo slittamento in seconda convocazione. In questo caso per l'approvazione delle delibere relative all'ordinaria amministrazione, è sufficiente la maggioranza ridotta, ossia un numero di voti a favore che rappresenti un terzo dei condomini e dei millesimi, secondo quanto prevede l'art. 1136. comma 3. Per le decisioni che esulano dall'ordinaria amministrazione, invece, la maggioranza richiesta è la stessa sia in prima che in seconda convocazione.
"In mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale; né la fissazione di un'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi. Ne consegue che non sono applicabili, ai fine della verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno, le maggioranze richieste dall'articolo 1136 del Codice Civile con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione" (sent. 697/2000).

Come deve essere strutturato l'ordine del giorno?
L'ordine del giorno serve per far conoscere ai condomini gli argomenti in discussione. Non è necessario che sia eccessivamente dettagliato, ma è sufficiente che metta tutti in condizione di capire di cosa esattamente si deve discutere. E' necessario, infatti, che i condomini si possano documentare per poter prendere decisioni adeguate.
"In tema di convocazione dell'assemblea condominiale, per una partecipazione informata dei condomini, al fine della conseguente validità della delibera adottata, è sufficiente che, nell'avviso di convocazione della medesima, gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea" (sent.21298/2007).

E' possibile  votare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno, utilizzando la voce “varie ed eventuali”?
No, non si possono, però, prendere decisioni e approvare delibere su temi al di fuori di quelli elencati analiticamente , perché tutti debbono conoscere gli argomenti trattati per valutare se partecipare o meno alla riunione. Di conseguenza le delibere prese sotto la voce varie ed eventuali possono essere impugnate per violazione delle norme relative al corretto procedimento di convocazione e di informazione dell'assemblea.
"In tema di delibere dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno, è necessario che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti" (sent. 14560/2004).

Quando si considera regolarmente costituita l'assemblea?
 Per quel che riguarda la corretta costituzione dell'assemblea occorre  distinguere tra le presenze richieste in prima e seconda convocazione. In prima convocazione infatti, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio in prima convocazione. Se però l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, in seconda convocazione per l'approvazione delle delibere di ordinaria amministrazione è necessario un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, ovvero almeno un numero di condomini sufficiente per poter approvare la delibera con la maggioranza richiesta.  Questo comporta che anche per la normale amministrazione deve essere presente un numero sempre maggiorare a quello del quorum richiesto per deliberare, altrimenti qualunque votazione dovrebbe esser presa all'unanimità.
"E’ evidente che in caso di partecipazione all'assemblea di un solo terzo dei condomini (che rappresenti almeno un terzo del valore) la deliberazione sarà valida se approvata all'unanimità, mentre in caso di più nutrita partecipazione, la deliberazione sarà soggetta comunque al raggiungimento, da parte della maggioranza dei votanti a favore, del doppio quorum. Non è infatti, sufficiente che la maggioranza dei votanti a favore sia rappresentativa di almeno di un terzo del valore, ma è necessario altresì che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non siano rappresentativi di un valore maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori. In sostanza occorre che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore, ma anche relativamente al valore del bene da essi rappresentato" (sent. 6625/2004).

In quali occasione debbono essere invitati a partecipare all'assemblea gli inquilini in affitto?
La convocazione deve sempre essere inviata al proprietario, ma gli inquilini possono partecipare e votare in assemblea per le decisioni in materia di riscaldamento.
"L'art. 10 della legge 392/1978 che prevede l'ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condomini convocate per deliberare sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, non ha comportato modificazioni al disposto dell'art. 66 disp. att. c.c. che disciplina la convocazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che tale avviso deve essere comunicato al proprietario tenuto ad informare il conduttore dell'avviso di convocazione ricevuto dall'amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione" (sent.4802/1992).

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